TITOLO III
ATTIVITÀ ECONOMICO - PRODUTTIVE
Art. 38
Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
1. Al fine di valorizzare l' attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all' esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.
2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l' attività dei Comitati provinciali per i prezzi.
Art. 39
Fiere, mostre e mercati
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dall' Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.
Art. 40
Disciplina del commercio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall'
articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989 con gli effetti di cui all' articolo 10 della medesima legge.
Art. 41
Classificazione delle strutture ricettive turistiche
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all' aria aperta.
2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l' apertura e l' esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle altre strutture ricettive turistiche, nonché quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.
3. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.
Art. 42
Autorizzazioni per le professioni turistiche
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.
Art. 43
Turismo alpino
1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.
Art. 44
Manifestazioni di interesse turistico
esclusivamente locale
1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.
Art. 45
Competenze delle Province e delle Comunità montane
in materia di agricoltura
1.
Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:
a)
( ABROGATA )
b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, che riguardino l' agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.
2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
3Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996
Art. 46
Competenze dei Comuni in materia di usi civici
e di demanio armentizio
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
Art. 47
Funzioni delle Province e dei Comuni
in materia di industria e artigianato
4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l' albo delle imprese artigiane.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 42/1989
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 24/1991
3Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Comma 1 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
5Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
6Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016