LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 18
 Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica
(programma 2.4.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.4.1. - Spese correnti - Categoria 2.4 - Sezione XII - il capitolo 6287 (1.1.1.148.1.12.04) con la denominazione: << Oneri relativi al subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non liquidati dai soppressi consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dalle soppresse scuole libere d' istruzione tecnica (spesa obbligatoria) >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4 milioni per l' anno 1987.
3. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6287 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.