LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 Garanzie su finanziamenti a medio termine
(programma 3.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
3. Nell' articolo 4, lettera d), della legge regionale precitata, dopo le parole << iniziative cui alla presente legge; >> è aggiunta la locuzione: << nell' oggetto sociale può altresì essere prevista la concessione di garanzie sui pre - finanziamenti relativi ai finanziamenti agevolati a medio termine; >>.