LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE O MODIFICATIVE DI
SPESA NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 20
 Protezione civile
(programma 1.2.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 3900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 2.500 milioni si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per l' importo a fianco dei medesimi indicato:
a) capitolo 2871: lire 1.500 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987;
b) capitolo 4003: lire 1.000 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 21 del 16 febbraio 1987.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 Finanziamento straordinario alla
Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana Canale del Ferro - Val Canale un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, da destinare alla necessità di stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 7226 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1987.
5. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7486 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987.
Art. 23
 Forestazione
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata - per finanziamenti alle Comunità montane - la spesa di lire 359 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 359 milioni fa carico al capitolo 4075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 359 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 359 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987: di detto importo la somma di lire 209 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 9 del 22 gennaio 1987.
Art. 24
 Incentivi alle imprese artigiane
(programma 3.2.10)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1987, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 2.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8460 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 25
 Consorzi artigiani
(programma 3.2.9.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare al Consorzio artigiani mobilieri di Sutrio ( CAMS ) al fine di consentire il parziale ripianamento delle passività accumulate dal predetto Consorzio e la conseguente liquidazione dello stesso.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell' anno 1987.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla Rubrica n. 22 - Programma 3.2.9. - Spese corenti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 8352 (2.1.155.2.10.23) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per il parziale ripianamento delle passività accumulate - dal Consorzio artigiani mobilieri di Sutrio - CAMS - la conseguente liquidazione dello stesso >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
4. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno di pari importo, in relazione al disposto di cui al comma 5, dal capitolo 8461 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, autorizzata con l' articolo 31 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, è revocata.
Art. 26
 Interpretazione autentica dell' articolo 4
della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41
1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, deve intendersi che le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo, anche se non vi è stata un' ulteriore assegnazione di fondi da parte della Provincia.
Art. 27
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.