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Indice:
L.R. n. 35/1987
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
CAPO II
Art. 3
CAPO III
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
TITOLO II
CAPO I
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
CAPO II
Art. 12
Art. 13
CAPO III
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 19 bis
Art. 20
Art. 21
TITOLO III
CAPO I
Art. 22
Art. 23
Art. 24
CAPO II
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
TITOLO IV
CAPO I
Art. 29
CAPO II
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Leggi regionali
Legge regionale
31 ottobre 1987
, n.
35
Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 31/10/1987, N. 132
Data di entrata in vigore:
15/11/1987
Materia:
210.06
-
Economia montana
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO III
Direttive per il coordinamento degli interventi
a favore dei territori montani
Art. 4
1.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna, di concerto con l' Assessore al bilancio e alla programmazione, sentita la Commissione di cui all' articolo 3, approva annualmente, dopo l' entrata in vigore del Piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, le << direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani >>.
2.
La proposta di direttiva deve essere previamente esaminata dalla Commissione di cui all' articolo 3.
3.
Le direttive costituiscono documento integrativo del Piano regionale di sviluppo in vigore e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, quale allegato al documento di piano approvato dal Consiglio regionale.
4.
In sede di prima applicazione della presente legge, le direttive sono approvate dalla Giunta regionale, secondo la procedura di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 5
1.
Le direttive previste dall' articolo 4 disciplinano l' attuazione degli interventi regionali a favore della montagna, anche in relazione alla verifica sull' efficacia degli interventi realizzati e di quelli in corso.
2.
In particolare, le direttive:
a) definiscono analiticamente gli obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale dell' area montana, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di pianificazione territoriale e di programmazione di settore derivanti dalla legislazione regionale vigente, e tenendo conto dei contenuti dei piani pluriennali delle Comunità montane;
b) individuano in modo corrispondente nei singoli programmi del Piano regionale di sviluppo gli interventi regionali rivolti al perseguimento degli obiettivi suindicati, ivi compresi i progetti specifici e gli altri interventi previsti dalla presente legge;
c) definiscono il quadro globale delle risorse finanziarie disponibili e la loro suddivisione tra i vari settori di intervento;
d) fissano criteri di priorità intesi a favorire i territori montani nella destinazione dei benefici previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di promozione delle attività economiche.
Art. 6
1.
Sulla base delle direttive di cui all' articolo 4, la Commissione di cui all' articolo 3 in sede di formazione degli accordi di programma:
a) definisce gli indirizzi attuativi per l' elaborazione di progetti specifici di valorizzazione delle risorse estrattive, forestali e agricole dei territori montani, da attuarsi in conformità alla normativa vigente nei corrispondenti settori di intervento;
b) fissa modalità attuative e forme di coordinamento operativo tra le Direzioni regionali competenti per l' attuazione degli interventi nonché tra queste ultime e gli enti regionali.
2.
Le strutture regionali a competenza settoriale e gli enti regionali e controllati dalla Regione, ove preposti all' attuazione degli interventi finanziari che interessino i territori montani, assicurano la conformità degli interventi medesimi ai contenuti delle direttive e degli accordi di programma.
Art. 7
1.
In attesa di diversa soluzione legislativa riguardante gli strumenti operativi regionali la Giunta regionale può attribuire alle Comunità montane o ai Consorzi tra le Comunità montane le funzioni riguardanti:
a) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterne;
b) la prestazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani.
2.
La Giunta regionale esercita tramite la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali le funzioni relative alla promozione, all' organizzazione ed allo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative