LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 5
 
1. Le direttive previste dall' articolo 4 disciplinano l' attuazione degli interventi regionali a favore della montagna, anche in relazione alla verifica sull' efficacia degli interventi realizzati e di quelli in corso.
2. In particolare, le direttive:
a) definiscono analiticamente gli obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale dell' area montana, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di pianificazione territoriale e di programmazione di settore derivanti dalla legislazione regionale vigente, e tenendo conto dei contenuti dei piani pluriennali delle Comunità montane;
b) individuano in modo corrispondente nei singoli programmi del Piano regionale di sviluppo gli interventi regionali rivolti al perseguimento degli obiettivi suindicati, ivi compresi i progetti specifici e gli altri interventi previsti dalla presente legge;
c) definiscono il quadro globale delle risorse finanziarie disponibili e la loro suddivisione tra i vari settori di intervento;
d) fissano criteri di priorità intesi a favorire i territori montani nella destinazione dei benefici previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di promozione delle attività economiche.