LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 18
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nuove iniziative nei territori montani per la realizzazione delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, individuate come prioritarie sulla base dell' analisi delle caratteristiche e delle potenzialità di sviluppo turistico dei diversi ambiti territoriali ed in funzione di obiettivi di qualificazione e specializzazione dell' offerta turistica.
2. Sugli investimenti per le iniziative di cui al comma 1, sono concessi contributi in conto capitale fino al limite del 40 per cento della spesa ammissibile. Detti contributi sono cumulabili con agevolazioni su mutui, in conformità con le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come modificata e integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42.
3. Per la concessione dei contributi in conto capitale si applicano, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 10/1989
2Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 47/1991