LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

TITOLO IV
 NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
CAPO I
 Norme transitorie
Art. 29
 
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, le funzioni che la presente legge attribuisce all' Assessore competente allo sviluppo della montagna sono esercitate dall' Assessore al bilancio e alla programmazione.
CAPO II
 Norme finanziarie
Art. 30
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2136 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane o ai loro consorzi per lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle imprese che si insediano nei territori montani >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 31
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 8, sono autorizzate:
a) nel settore dell' industria, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) nel settore dell' artigianato, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7752 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Rubrica n. 22 - Programma 3.2.10. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8463 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: << Contributo in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui al comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

3. Sui precitati capitoli 7752 e 8463 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 200 milioni.
Art. 32
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7689 (2.1.236.3.10.28) con la denominazione: << Contributo una tantum alla società finanziaria Friulia - Lis SpA per la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere più unità produttive e dotati di infrastrutture ed impianti a servizio comune delle imprese >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
Art. 33
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 12, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
a) alle Comunità montane, per una spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
b) agli altri soggetti previsti dall' articolo 49 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti, alla Rubrica n. 21 - Programma 1.6.2. - Spese d' investimento - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) alla categoria 2.3. il capitolo 7604 (2.1.234.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane per interventi a sostegno della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici nei territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
b) alla categoria 2.4. il capitolo 7605 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei soggetti previsti dall' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, escluse le Comunità montane, per interventi a sostegno della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici nei territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1987 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 7605 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.
Art. 34
 
1. Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato in termini di competenza, dell' importo complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 del precitato stato di previsione.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 36
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale degli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 11 - il Programma 1.3.9. << Aree attrezzate di supporto alla grande viabilità >> e tra le spese d' investimento alla Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3850 (2.1.210.5.10.32) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione, nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate commerciali e di informazione turistica a tecnologia avanzata di supporto alla grande viabilità autostradale, nonché di strutture per lo scambio - merci strada - rotaia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20 miliardi, suddiviso in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 20 miliardi si fa fronte come segue:
a) per lire 10 miliardi mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del citato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per lire 10 miliardi, relativi all' anno 1989, mediante la maggiore entrata di pari importo che si iscrive sul capitolo 428 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 - ai sensi dell' articolo 35 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - in relazione all' assegnazione disposta con l' articolo 9 della medesima legge 879 del 1986.

4. Sul precitato capitolo 4850 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Art. 37
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 6.600 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 6 - il programma 0.7.2. << Progetto per la ripresa economica delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali >> e tra le spese d' investimento alla Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 1700 (2.1.210.5.10.32) con la denominazione: << Spese per la realizzazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 6.600 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 10 miliardi di fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del citato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 1700 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Art. 38
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
a) a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per una spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici, per una spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono istituiti, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.5.2. - Spese d' investimento - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) alla Categoria 2.4. il capitolo 8929 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Categoria 2.3. il capitolo 8930 (2.1.232.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 8929 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Art. 39
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.4.2. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8760 (2.1.163.2.10.25) con la denominazione: << Contributi ai piccoli esercizi commerciali ubicati nei territori montani per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Sul precitato capitolo 8760 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.
Art. 40
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 5 - Programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1372 (2.1.243.5.10.32) con la denominazione: << Contributi a favore dei 'Fondi rischi' dei consorzi garanzia fidi di cui alla leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, 4 maggio 1973, n. 32, 13 maggio 1975, n. 22, nonché 28 aprile 1978, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, per interventi a favore delle imprese ubicate in territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
3. Sul precitato capitolo 1372 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni.
Art. 41
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall' anno 1988, alla Rubrica n. 17 -. Programma 2.4.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6316 (2.1.241.5.06.05) con la denominazione: << Assegnazione di borse di studio da fruire presso gli atenei regionali per promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5765 del precitato stato di previsione.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6316 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio medesimo.
Art. 42
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2134 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l' attuazione di interventi di sostegno degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante la concessione di incentivi finanziari alle attività produttive ed ai servizi di comune interesse, di aiuti per gli investimenti collettivi e di aiuti in conto capitale per la realizzazione di impianti e l' acquisto di strutture ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
Art. 43
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2135 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la promozione di interventi aventi per oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole, nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Art. 44
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 13 - Programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4169 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
3. Sul precitato capitolo 4169 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni.
Art. 45
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.5.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8931 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane, destinati a favorire l' uso del patrimonio edilizio per locazioni turistiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Sul precitato capitolo 8931 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni.
Art. 46
 
1. All' onere complessivo di lire 34.500 milioni previsto dagli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 8 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.
2. All' onere complessivo di lire 7.400 milioni, in termini di cassa, previsto dagli articoli 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.