LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 32
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7689 (2.1.236.3.10.28) con la denominazione: << Contributo una tantum alla società finanziaria Friulia - Lis SpA per la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere più unità produttive e dotati di infrastrutture ed impianti a servizio comune delle imprese >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.