LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 21
 
1. Al fine di promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane, saranno istituite borse di studio triennali da godersi presso gli atenei regionali per laureati residenti nel Friuli - Venezia Giulia.
2. Le borse di studio triennali verranno assegnate annualmente, su indicazione di una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da rappresentanti delle Università, delle Comunità montane e dell' Amministrazione regionale.
3. L' ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Università.