LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 11
 
1. L' Amministrazione regionale contribuisce a sostenere l' occupazione e a promuovere la mobilità della manodopera mediante la concessione di incentivi alle imprese che procedano all' assunzione, nelle forme indicate agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, di lavoratori.
2. Ai fini della presente legge, la misura degli incentivi, concessi nell' ambito del programma triennale di interventi e secondo le modalità e le procedure di cui alla medesima legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, viene aumentata di un terzo e la durata degli stessi può essere estesa a trentasei mesi.