LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

Art. 13
 Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile
1. La speciale sovvenzione di cui all' articolo 12 viene utilizzata dai Comuni, limitatamente agli edifici compresi negli ambiti individuati ai sensi dell' articolo 14, per interventi diretti su edifici di proprietà comunale, nonché per la concessione di contributi << una tantum >> ai soggetti privati proprietari per il restauro delle facciate ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi. La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato.
2. La spesa ammissibile alle provvidenze di cui al comma 1 a favore dei soggetti privati non può superare l'importo di 25 euro per mq. di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda dell'edificio o per metri quadri di falda di copertura. La superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonché l'adeguamento dello stesso ai costi dell'intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.
4. Le provvidenze di cui all' articolo 12 non possono essere assegnate per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005
4Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 16/2008
5Comma 3 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 16/2008
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 82, L. R. 17/2008
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 23, L. R. 45/2017