LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

Art. 12
 Sovvenzione per il restauro delle facciate
di immobili compresi nelle zone di recupero
1. L' Amministrazione regionale, nel contesto delle azioni volte a favorire il processo di riqualificazione urbana, è autorizzata a concedere ai Comuni una speciale sovvenzione per il restauro delle facciate e delle coperture degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 84, L. R. 1/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera a), L. R. 24/2009
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 25, L. R. 12/2010