LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

Art. 4
 Rete di metanizzazione
1. Per le finalità previste dall' articolo 3. lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 30 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 3095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 30 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
6. L' onere di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 60 milioni. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1990 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.