LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

Art. 3
 Impianti di acquedotto e fognatura
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 2815, viene altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.200 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 2.400 milioni. Al predetto onere di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.