LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

Art. 16
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2989 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: << Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
3. Sul precitato capitolo 2989 viene altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo del medesimo capitolo 1080 del precitato stato di previsione.