LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 Norme di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale regionale
Art. 16
 
1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1985 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui al successivo articolo 17, l' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, viene attribuito, con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
2. Al medesimo personale spetta, con le decorrenze indicate dalla tabella << B >> allegata alla presente legge, quale incremento dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 o alla data di assunzione, se avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale stabilito dalla suddetta tabella per la qualifica rivestita alle decorrenze ivi indicate ed al livello retributivo iniziale indicato per la medesima qualifica della tabella << B >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
3. Dagli importi dell' aumento contrattuale determinati ai sensi del precedente comma va detratto l' importo dell' assegno di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, in godimento al 31 dicembre 1986.
4. Al personale regionale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1985 ed il 1 ottobre 1987, l' eventuale importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 ottobre 1987 ai sensi del precedente secondo comma e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento ai sensi del presente articolo, viene attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio o comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1985.
Art. 17
 
1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, non può cumulare negli anni 1985, 1986 e 1987 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l' aumento contrattuale definito al secondo comma dell' articolo 16 della presente legge.
2. Al predetto personale spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, nella qualifica di appartenenza, lo stipendio risultante dalla somma dei seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, e la somma dei benefici contrattuali riferibili al triennio 1985-1987 conseguiti alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza;
c) quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 22 della presente legge.

3. A decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio 1987, dal 1 luglio 1987 e dal 1 ottobre 1987, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 determinato ai sensi del precedente secondo comma;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto alle date suddette dal secondo comma del precedente articolo 16 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza, detratto l' importo in godimento al 31 dicembre 1986 di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo;
c) rateo al 1 gennaio 1987 del salario individuale di anzianità di cui all' articolo 18 della presente legge.

Art. 18
 
1. Il salario individuale di anzianità corrisposto, a titolo di acconto, al personale regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1987, ai sensi dell' articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene definitivamente attribuito a titolo di stipendio in base alla qualifica posseduta alla medesima data, fatti salvi i relativi conguagli.
Art. 19
 
1. Per il personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1 gennaio 1987, il beneficio della differenza di livello previsto dall' articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene determinato in base alla tabella << B >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.