LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO II
 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
31 agosto 1981, n. 53
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3
 
1.
Il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Complessivamente tre posti nella qualifica di consigliere, funzionario e dirigente e sei posti nella qualifica di segretario presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6
 
1. La tabella << B >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella << B >> allegata alla presente legge.
2.
Il quarto comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:
<< Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero. >>.

3.
Il sesto comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:
<< Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge. >>.

Art. 7
 
1. L' indennità di cui all' articolo 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata a lire 450.000.
Art. 8
 
1. All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire << 1.100 >>, << 1.250 >> e << 1.800 >> sono, rispettivamente, elevati a lire << 1.500 >>, << 2.000 >> e << 2.500 >>.
2.
Dopo il secondo comma dell' articolo 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, spetta un compenso di lire 800 orarie, non cumulabili con l' indennità di missione, per il servizio esterno prestato nell' ambito della giurisdizione territoriale della stazione forestale di appartenenza, ovvero al di fuori di detta giurisdizione, in località distanti meno di dieci chilometri dalla sede della stazione stessa. >>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 10
 
1. Al fine di conseguire il miglioramento generale della produttività, al personale regionale viene corrisposto, contestualmente alla liquidazione degli assegni fissi relativi al mese di giugno di ciascun anno, un compenso, a titolo di salario aggiuntivo, pari all' ammontare della retribuzione mensile in godimento nello stesso mese di giugno, ivi comprese le indennità di cui all' articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, ed esclusi gli assegni personale e le quote di aggiunta di famiglia in godimento, ed in misura proporzionale al servizio prestato nel periodo compreso tra il 1 luglio dell' anno precedente ed il 30 giugno dell' anno in corso.
2. Il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto in quanto competa lo stipendio e viene ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
3. Nell' anno 1987, con riferimento al primo semestre, il salario aggiuntivo verrà corrisposto nel mese di novembre dello stesso anno in misura ridotta pari al 50% dell' ammontare della retribuzione in godimento nello stesso mese.
Art. 11
 
2. All' articolo 14, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, il numero << 120 >> è sostituito dal numero << 100 >>.