LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 6
 
1. La tabella << B >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella << B >> allegata alla presente legge.
2.
Il quarto comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:
<< Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero. >>.

3.
Il sesto comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:
<< Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge. >>.