LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 23
1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1 luglio 1983, dal 1 gennaio 1984, dal 1 gennaio 1985, dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di nomina nella nuova qualifica.
3. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall' articolo 25, primo comma, della già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l' importo di cui all' articolo 24 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va determinato alla data del passaggio in base alla nuova qualifica posseduta.
6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 39, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002