Art. 23
1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1 luglio 1983, dal 1 gennaio 1984, dal 1 gennaio 1985, dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall' articolo 25, primo comma, della già citata
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 39, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002