LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 22
 
1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quella d' inquadramento.
3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> s' intende il trattamento economico in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi delle disposizioni citate al precedente primo comma.
4. Per il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, ed ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, il trattamento economico di cui al precedente terzo comma va depurato del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza e determinato ai sensi del quarto comma, secondo interlinea, dei medesimi articoli.
5. Per il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, lo stipendio iniziale contemplato nel sopracitato articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base alla tabella << B >> allegata alla già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 44/1988
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
3Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 73, comma 4, L. R. 44/1988 nel testo modificato da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989