LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 16
 
1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1985 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui al successivo articolo 17, l' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, viene attribuito, con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
2. Al medesimo personale spetta, con le decorrenze indicate dalla tabella << B >> allegata alla presente legge, quale incremento dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 o alla data di assunzione, se avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale stabilito dalla suddetta tabella per la qualifica rivestita alle decorrenze ivi indicate ed al livello retributivo iniziale indicato per la medesima qualifica della tabella << B >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
3. Dagli importi dell' aumento contrattuale determinati ai sensi del precedente comma va detratto l' importo dell' assegno di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, in godimento al 31 dicembre 1986.
4. Al personale regionale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1985 ed il 1 ottobre 1987, l' eventuale importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 ottobre 1987 ai sensi del precedente secondo comma e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento ai sensi del presente articolo, viene attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio o comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1985.