LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO III
 Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
Art. 12
 
1. Al secondo comma dell' articolo 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase:
<< non abbia provveduto all' integrale pagamento dell' onere a suo carico, ovvero >>.

2.
Dopo il secondo comma dell' articolo 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è inserito il seguente:
<< Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell' integrale pagamento dell' onere a suo carico, dell' intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell' anticipazione, previa trattenuta sull' importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione. >>.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 14
 
1. Il computo dell' indennità integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennità equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1 giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull' indennità di buonuscita.
2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell' indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 25/2016