LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 8
 
1. All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire << 1.100 >>, << 1.250 >> e << 1.800 >> sono, rispettivamente, elevati a lire << 1.500 >>, << 2.000 >> e << 2.500 >>.
2.
Dopo il secondo comma dell' articolo 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, spetta un compenso di lire 800 orarie, non cumulabili con l' indennità di missione, per il servizio esterno prestato nell' ambito della giurisdizione territoriale della stazione forestale di appartenenza, ovvero al di fuori di detta giurisdizione, in località distanti meno di dieci chilometri dalla sede della stazione stessa. >>.