LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 
1.
Il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Complessivamente tre posti nella qualifica di consigliere, funzionario e dirigente e sei posti nella qualifica di segretario presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. >>.