LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 28
 
1. L' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla data indicata al precedente comma, e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui al secondo comma del precedente articolo 16 nella misura in atto alla data medesima ed alle eventuali decorrenze successive.