LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 18
 
1. Il salario individuale di anzianità corrisposto, a titolo di acconto, al personale regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1987, ai sensi dell' articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene definitivamente attribuito a titolo di stipendio in base alla qualifica posseduta alla medesima data, fatti salvi i relativi conguagli.