LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 10
 
1. Al fine di conseguire il miglioramento generale della produttività, al personale regionale viene corrisposto, contestualmente alla liquidazione degli assegni fissi relativi al mese di giugno di ciascun anno, un compenso, a titolo di salario aggiuntivo, pari all' ammontare della retribuzione mensile in godimento nello stesso mese di giugno, ivi comprese le indennità di cui all' articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, ed esclusi gli assegni personale e le quote di aggiunta di famiglia in godimento, ed in misura proporzionale al servizio prestato nel periodo compreso tra il 1 luglio dell' anno precedente ed il 30 giugno dell' anno in corso.
2. Il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto in quanto competa lo stipendio e viene ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
3. Nell' anno 1987, con riferimento al primo semestre, il salario aggiuntivo verrà corrisposto nel mese di novembre dello stesso anno in misura ridotta pari al 50% dell' ammontare della retribuzione in godimento nello stesso mese.