LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 59
 Modifica delle competenze
in materia di carta tecnica regionale
La lettera c) dell' articolo 27 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come inserito con l' articolo 2, XIII, della legge regionale 31 agosto 1973, n. 49, viene così sostituita:
<< c) gli adempimenti giuridico - amministrativi, connessi alle materie attribuite all' Assessorato. >>.

Al n. 1 dell' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, viene aggiunta la seguente locuzione: << , nonché di provvedere agli ed amministrativi, relativi all' affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale; >>.