LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 56
 Istruzione ed istituzioni culturali
(programmi 2.3.5. e 2.4.2.)
La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l' anno 1988 con il primo comma dell' articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 47, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi rideterminata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.