LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 55
 Strutture socio - sanitarie
(programmi 2.1.3. e 2.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 2.000 milioni per l' anno 1987, 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata, per l' anno 1987, con l' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.