LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO V
 ALTRI INTERVENTI
Art. 43
 Ponte di Bevazzana
(programma 1.3.1.)
Per le finalità previste dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 1.517 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.517 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 Finanziamento straordinario al Comune di Vajont
(programma 0.6.2.)
In relazione alle particolari condizioni territoriali del Comune di Vajont, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune medesimo un finanziamento straordinario di 150 milioni, da impiegarsi per le proprie finalità istituzionali.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 47
 Conservazione e valorizzazione
di tradizioni culturali locali
(programma 2.3.7.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della propria sede destinata ad ospitare anche un' istituzione per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e lire 400 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 48
 Progettazioni
(programma 0.5.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1987 e lire 700 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 1632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 49
 Consorzi di bonifica
(programma 0.7.1.)
Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1986, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana costituiti o costituendi tra le Comunità montana costituiti o costituendi tra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 6, L. R. 29/1990
Art. 50
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1987 il recupero di pari importo - ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Art. 51
 Indennità di fine servizio personale legge 285/ 77
(programma 2.2.1.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento del premio di fine lavoro e dell' indennità di fine servizio ai giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, per l' attuazione dei progetti specifici predisposti dal Servizio del libro fondiario e dal Servizio dei beni ambientali e culturali e dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), da calcolarsi in relazione al periodo di tempo prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo le modalità nella misura stabilita dai rispettivi contratti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 35 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 35 milioni fa carico al capitolo 5487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.