LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 53
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 4.500 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e, per lire 4.500 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1988 così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 7.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 24.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 13 della legge regionale 2 giugno 1982, n. 44, per lire 3.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con il settimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e per lire 12.000 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 11.000 milioni per l' anno 1987, in lire 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con l' articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 1.500 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al precitato capitolo 3503.