LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 28
 Fondo di garanzia per lo sviluppo
dei traffici internazionali
1. Il contributo regionale previsto dall' articolo 21 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per l' istituzione del << Fondo garanzia fidi all' esportazione >> viene finalizzato anche all' incremento dei traffici internazionali attraverso i porti regionali.
2. Il Consorzio Friulgiulia - beneficiario del contributo - provvederà a predisporre le norme regolamentari che consentano interventi finalizzati:
a) all' anticipazione semestrale dei noli marittimi e terrestri nonché delle spese portuali ed accessorie relative ai trasporti internazionali che interessino i porti regionali e siano pagati nel Friuli - Venezia Giulia;
b) alla riduzione del 50% degli interessi previsti dalle convenzioni per l' attuazione del servizio del Fondo garanzia fidi.

3. Le garanzie ed i finanziamenti saranno concessi a soggetti economici residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.