LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 19
 Presentazione dei programmi di investimento
1. Ai fini dell' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 17, gli enti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un programma triennale di investimenti, da aggiornare annualmente, in corrispondenza col bilancio triennale regionale.
2. Il programma deve contenere l' indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, coi relativi preventivi sommari di spesa e individuazione dei mezzi di finanziamento.
3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l' entità dei finanziamenti da concedersi.