LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO IX
 Norme transitorie e finali
Art. 34
 Norme transitorie
1. I provvedimenti di concessione di contributi già emessi alla data dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, degli articoli 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soggetti, per quanto attiene alle modalità di rendicontazione dei finanziamenti con essi accordati, alle disposizioni della presente legge.
Art. 35
 Informazioni alla Commissione consiliare
competente dell' attuazione della legge
1. La Giunta regionale annualmente informa la competente Commissione consiliare sull' attuazione della presente legge.
Art. 36
 Modificazione e abrogazione di norme
1. All' alinea del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soppresse le parole << alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché >>.
Art. 37
 Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28;
b) gli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44;
c) il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62;
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66;
e) l' articolo 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
f) l' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4;
g) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4;
h) l' articolo 25 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;
i) l' articolo 11 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48.