LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO VII
 Interventi regionali per favorire l' intermodalità
nel trasporto delle merci
Art. 30
 Indirizzi generali
1. Al fine di favorire una maggior efficienza e produttività nel trasporto delle merci, con particolare riguardo a quello con origine e destinazione il sistema portuale regionale, il contenimento dei costi ed un minore impatto sull' ambiente, l' Amministrazione regionale favorisce, con gli interventi di cui al presente Capo, l' integrazione fra i vari modi di trasporto delle merci in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.
2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1 e con riguardo anche ai contenuti del Piano generale dei trasporti approvato con DPCM del 10 aprile 1986, l' Amministrazione regionale avvia, con i provvedimenti di cui all' articolo 31, la promozione di un sistema di centri specializzati a servizio del trasporto delle merci, finalizzato a favorire l' integrazione modale in ambito regionale, imperniato sull' interporto di 2 livello indicato dal Piano generale dei trasporti da realizzarsi in corrispondenza del centro di interscambio ferroviario di Cervignano.
3. Nell' ambito del sistema di centri specializzati di cui al comma 2 è compreso l' autoporto di Udine, centro merci polifunzionale, in funzione dell' area urbana udinese, a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import - export.
4. Al finanziamento del sistema di centri di cui ai precedenti commi si provvederà con successivo provvedimento legislativo.
Art. 31
 Provvedimenti regionali per favorire lo sviluppo
dell' intermodalità nel trasporto delle merci
1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione di un progetto mirato denominato << Interporto di Cervignano >>, finalizzato a determinare il ruolo di tale infrastruttura nell' ambito del sistema nazionale e regionale dei trasporti, le caratteristiche urbanistiche ed organizzative nonché l' impatto di tale centro sulla struttura economica regionale e sull' ambiente.
2. Alla predisposizione di tale progetto mirato provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali avvalendosi delle provvidenze di cui al fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani ed opere di preminente interesse regionale nel settore della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali di cui all' articolo 19 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14.
3. Per i compiti di cui al comma 2 e per la realizzazione delle opere previste nell' ambito dell' interporto di Cervignano nonché per la gestione dello stesso, l' Amministrazione regionale può avvalersi dell' istituto dell' affidamento in concessione.
4. Nell' ambito degli interventi diretti a promuovere la costituzione di una società per azioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell' interporto di Cervignano del Friuli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società Autovie servizi SpA, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 2.000 milioni, onde consentire alla stessa di partecipare al capitale sociale della costituenda società.
5. Al finanziamento delle spese concernenti l' acquisizione delle aree relative all' interporto di Cervignano ed alla loro infrastrutturazione si provvederà con successivo provvedimento legislativo.
6. Nel quadro delle indicazioni di cui all' articolo 30, con particolare riguardo alla creazione di un sistema di centri specializzati, l' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere alla Società per azioni Centro commerciale all' ingrosso di Pordenone, o ad altro soggetto cui venga eventualmente demandato il relativo compito, contributi fino al 100% della spesa necessaria per l' acquisizione e la infrastrutturazione delle aree destinate alla realizzazione di un centro intermodale di raccolta e smistamento merci da realizzarsi nell' area pordenonese nonché per la realizzazione del centro servizi e relativi impianti, quale opera infrastrutturale necessaria a garantire la piena operatività del centro intermodale e delle altre strutture ad esso collegate. Sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute, prima dell' entrata in vigore della presente legge, per l' acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione del centro e per la loro urbanizzazione.
7. L' Amministrazione regionale è, infine, autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia - Azienda speciale per il porto di Monfalcone contributi fino al 100% della spesa necessaria per le infrastrutture, le opere e gli interventi volti a rendere pienamente operativa l' area di proprietà camerale a servizio del porto di Monfalcone, denominata << zona interscambio merci >> o volti ad altri interventi di potenziamento del porto.
8. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1990
2Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 25/1990
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 25/1990
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 25/1990
5Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 18, comma 3, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
8Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
9Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
10Integrata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 9, L. R. 9/2008
11Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 84, L. R. 15/2014
Art. 32
 Iniziative per lo sviluppo dei traffici multimodali
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei traffici multimodali ed i relativi servizi riguardanti il trasporto delle merci interessanti il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale sociale di una società per azioni, a prevalente partecipazione pubblica, di cui possono fare parte enti pubblici ed organismi privati, interessati al settore dei traffici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 35/1989