LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 47
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3462 (2.1.163.2.09.20) con la denominazione: << Contributo annuale all' Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi - AIOM - di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 450 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1081 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.
3. Sul predetto capitolo 3462 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3462 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.