LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 39
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3505 (2.1.232.3.09.20) con la denominazione: << Contributi sulle spese necessarie all' elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 3505 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal medesimo capitolo 3320 del precitato stato di previsione.