Art. 52
Opere pubbliche di viabilità forestale
(programma 1.4.1.)
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4083 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per l' esecuzione di opere pubbliche di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
4. Al predetto onere di lire 1.300 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui al precedente comma n. 1, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4078 del precitato stato di previsione: di detto importo la quota di lire 650 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1986, e trasferita, ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 8 del 21 gennaio 1987.
6. L' onere complessivo di lire 1.300 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 4078 del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
7. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.