LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 51
 Rifinanziamento interventi
in attuazione dell' accordo di Osimo
(programma 1.3.1.)
1. In attuazione del quattordicesimo comma dell' articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa necessaria per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, per un importo complessivo di lire 170 miliardi, suddiviso in ragione di lire 61 miliardi per l' anno 1987, 53 miliardi per l' anno 1988, 18 miliardi per l' anno 1989 e 38 miliardi per l' anno 1990.
2. L' onere di lire 132 miliardi, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 132 miliardi, suddivisi in ragione di lire 61 miliardi per l' anno 1987, 53 miliardi per l' anno 1988 e 18 miliardi per l' anno 1989.
3. All' onere complessivo di lire 132 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. La quota autorizzata per l' anno 1990 farà carico al corrispondente capitolo di bilancio per l' anno medesimo.