LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1987
Materia:
220.01 - Industria
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
1. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 935 milioni per l' anno 1987, per l' attuazione di programmi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1092, n. 828.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7751 (2.1.243.3. 10.28) con la denominazione: << Contributi " una tantum" alle imprese per l' attuazione di programmi finalizzati a realizzare nuovi stabilimenti o ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nelle zone delimitate nell' ambito della Bassa friulana e del Sanvitese >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 935 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 935 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7684 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 9 febbraio 1987.
4. Sul precitato capitolo 7751 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 788 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 7684 del medesimo stato di previsione.