LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1987
Materia:
220.01 - Industria
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
1. L' Amministrazione regionale, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 36 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata a concedere finanziamenti o contributi fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile a centri di ricerca nei settori di cui al secondo comma dell' articolo 34 della legge regionale n. 30/1984, per progetti che abbiano come finalità:
a) trasferimento di nuove tecnologie;
b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;
c) iniziative di promozione commerciale sul territorio nazionale.