LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1987
Materia:
220.01 - Industria
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ed in particolare per integrare gli interventi previsti dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizioni che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista finanziaria di cui al comma 1., integrata da ulteriore provvista dell' Istituto di Mediocredito, è finalizzata a favorire prioritariamente i finanziamenti delle imprese operanti nei settori di cui all' articolo 34, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, anche attraverso operazioni di consolidamento finanziario.
3. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, proposta dallo stesso di concerto con l' Assessore all' industria, è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto al presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.