LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/06/1987
Materia:
220.01 - Industria
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
1.
All' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l' attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma. >>.