LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 9
 Modalità di erogazione dei contributi
1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) programma e calendario delle iniziative e delle attività previste;
b) bilancio preventivo delle stesse;
c) relazione riassuntiva dell' attività eventualmente svolta nell' anno precedente;
d) consuntivo degli eventuali finanziamenti ottenuti;
e) per le associazioni, statuto e composizione degli organi direttivi.

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 39/1987