Art. 16
Strutture socio - assistenziali
(Programma 2.1.7)
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1987 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1987.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.7. - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 5418 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall'
articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura delle spese di gestione >>, e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 500 milioni per l' anno 1987.
6. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
7. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.6. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5342 (2.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall'
articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1987.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni al Comune di Gorizia da utilizzare per gli interventi previsti dalla
legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
10. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.2. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5207 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Comune di Gorizia per il finanziamento degli interventi previsti dalla
legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1987.