LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Formazioni volontarie
Art. 29
 
La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e lo sviluppo.
L' attività di volontariato ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.
Art. 30
 
1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 15/2004
2Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 25/2005
Art. 31
 
Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:
a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;
b) a presentare, annualmente, relazione sull' attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
c) ad intervenire quando richiesti.
1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.
1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.
Le modalità relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge. Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.
2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
2Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 26, L. R. 22/2020
4Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2020
Art. 32
 
I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività dirette alla formazione dei soci.
Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attività.
I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attività svolte.