Art. 32 septies
(Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.
1 bis. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni degli articoli 30, 32 e 32 bis, nonché dei Capi II e III del Titolo II della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 161, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 17, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.