LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 24
 
La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:
a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attività di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione;
b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;
c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali;
d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione;
e) di enti locali e di associazioni di volontariato.
(1)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 60, L. R. 30/2007